Art. 183

Deposito di una domanda internazionale

In vigore dal 14 giu 2017
Deposito di una domanda internazionale 1.   Le domande internazionali ai sensi dell' del protocollo di Madrid basate su una domanda di marchio UE o su un marchio UE sono depositate presso l'Ufficio. 2.   Se una domanda internazionale è depositata prima che il marchio su cui la registrazione internazionale deve basarsi sia stato registrato come marchio UE, il richiedente la registrazione internazionale indica se questa deve basarsi su una domanda o su una registrazione di marchio UE. Se la registrazione internazionale dovrà essere basata su un marchio UE non appena sarà registrato, la domanda internazionale si considera ricevuta dall'Ufficio alla data di registrazione del marchio UE.
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