Art. 159

Competenza

In vigore dal 14 giu 2017
Competenza Sono competenti a prendere qualunque decisione in relazione alle procedure prescritte dal presente regolamento: a) gli esaminatori; b) le divisioni di opposizione; c) il dipartimento incaricato della tenuta del registro; d) le divisioni di annullamento; e) le commissioni di ricorso; f) ogni altra unità o persona nominata a tale scopo dal direttore esecutivo.
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Competenza (Art. 159 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo