Art. 159
Competenza
In vigore dal 14 giu 2017
Competenza
Sono competenti a prendere qualunque decisione in relazione alle procedure prescritte dal presente regolamento:
a)
gli esaminatori;
b)
le divisioni di opposizione;
c)
il dipartimento incaricato della tenuta del registro;
d)
le divisioni di annullamento;
e)
le commissioni di ricorso;
f)
ogni altra unità o persona nominata a tale scopo dal direttore esecutivo.
Storico versioni
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