Art. 161

Divisioni di opposizione

In vigore dal 14 giu 2017
Divisioni di opposizione 1.   Una divisione di opposizione è competente a prendere decisioni in merito all'opposizione a una domanda di registrazione di marchio UE. 2.   Le divisioni di opposizione prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve essere giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro. Le decisioni relative ai costi o alle procedure sono adottate da un solo membro. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano gli esatti tipi di decisioni che devono essere adottate da un solo membro. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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