Art. 163

Divisioni di annullamento

In vigore dal 14 giu 2017
Divisioni di annullamento 1.   La divisione di annullamento è competente ad adottare decisioni riguardanti: a) domande di dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio UE; b) domande di cessione di un marchio UE ai sensi dell'. 2.   Le divisioni di annullamento prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve essere giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro. Le decisioni relative ai costi o alle procedure specificate negli atti adottati a norma dell', paragrafo 2, sono adottate da un solo membro.
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