Art. 164

Competenze generali

In vigore dal 14 giu 2017
Competenze generali Le decisioni richieste ai sensi del presente regolamento che non siano di competenza degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, delle divisioni di annullamento o del dipartimento incaricato della tenuta del registro sono adottate dai funzionari o dall'unità designati a tale scopo dal direttore esecutivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1001:oj#art-164

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Competenze generali (Art. 164 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo