Art. 166

Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso

In vigore dal 14 giu 2017
Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso 1.   Il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle singole commissioni sono nominati per un periodo di cinque anni secondo la procedura prevista all' per la nomina del direttore esecutivo. Durante il periodo in cui sono in carica essi non sono rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dall'istituzione che li ha nominati, adotti una decisione in tal senso. 2.   Il mandato del presidente delle commissioni di ricorso è rinnovabile una volta per un ulteriore periodo di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento è raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del suo operato da parte del consiglio di amministrazione. 3.   Il mandato dei presidenti delle singole commissioni è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento è raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio di amministrazione e previa consultazione del presidente delle commissioni di ricorso. 4.   Il presidente delle commissioni di ricorso ha le seguenti funzioni di gestione e di organizzazione: a) presiede il presidium delle commissioni di ricorso («presidium»), competente a stabilire il regolamento delle commissioni e a organizzarne i lavori; b) assicura che le decisioni del presidium siano eseguite; c) assegna le cause alle commissioni sulla base di criteri obiettivi fissati dal presidium; d) comunica al direttore esecutivo il fabbisogno di spesa delle commissioni, al fine di predisporne le previsioni di spesa. Il presidente delle commissioni di ricorso presiede la commissione allargata. 5.   I membri delle commissioni di ricorso sono nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni. Il mandato è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento, se l'età del pensionamento è raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio di amministrazione e previa consultazione del presidente delle commissioni di ricorso. 6.   I membri delle commissioni di ricorso non sono rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dal consiglio di amministrazione che agisce su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, e sentito il presidente della commissione alla quale il membro appartiene, adotti una decisione in tal senso. 7.   Il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione. 8.   Le decisioni adottate dalla commissione allargata sui ricorsi o i pareri sulle questioni di diritto trasmesse dal direttore esecutivo ai sensi dell' sono vincolanti per gli organi decisionali dell'Ufficio elencati all'. 9.   Il presidente delle commissioni di ricorso nonché i presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso non sono esaminatori, né membri delle divisioni di opposizione o del dipartimento incaricato della tenuta del registro o delle divisioni di annullamento.
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Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso (Art. 166 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo