Art. 167
Presidium delle commissioni di ricorso e presidium della commissione allargata
In vigore dal 14 giu 2017
Presidium delle commissioni di ricorso e presidium della commissione allargata
1. Il presidium comprende il presidente delle commissioni di ricorso, che lo presiede, i presidenti delle commissioni e i membri delle commissioni eletti per ogni anno di calendario da tutti i membri delle commissioni, esclusi il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle commissioni, e fra gli stessi. Il numero di membri delle commissioni così eletti è pari a un quarto del numero dei membri delle commissioni esclusi il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle commissioni, e tale numero è arrotondato per eccesso, se necessario.
2. La commissione allargata di cui all', paragrafo 2, è composta da nove membri, fra cui il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle commissioni, il relatore designato prima del deferimento alla commissione allargata, se del caso, e i membri scelti a rotazione a partire da un elenco comprendente i nomi di tutti i membri delle commissioni di ricorso a eccezione del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti di commissione.
Storico versioni
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