Art. 164
Competenze generali
In vigore dal 14 giu 2017
Competenze generali
Le decisioni richieste ai sensi del presente regolamento che non siano di competenza degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, delle divisioni di annullamento o del dipartimento incaricato della tenuta del registro sono adottate dai funzionari o dall'unità designati a tale scopo dal direttore esecutivo.
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