Art. 146

Lingue

In vigore dal 14 giu 2017
Lingue 1.   Le domande di marchio UE sono depositate in una delle lingue ufficiali dell'Unione. 2.   Le lingue dell'Ufficio sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco. 3.   Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità. Se il deposito è stato fatto in una lingua che non è una lingua dell'Ufficio, quest'ultimo provvede alla traduzione della domanda, di cui all', paragrafo 1, nella lingua indicata dal richiedente. 4.   Laddove il richiedente di un marchio UE sia parte unica in procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda di marchio UE. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda. 5.   L'opposizione e la domanda di decadenza o la dichiarazione di nullità sono presentate in una delle lingue dell'Ufficio. 6.   Fatto salvo il paragrafo 5: a) ogni domanda o dichiarazione relativa a una domanda di marchio UE può essere redatta nella lingua in cui è stata presentata la domanda di detto marchio UE o nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda; b) ogni domanda o dichiarazione relativa a un marchio UE registrato può essere redatta in una delle lingue dell'Ufficio. Tuttavia, se la domanda è presentata utilizzando un modulo fornito dall'ufficio di cui all', paragrafo 2, tale modulo può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell'Ufficio per quanto attiene agli elementi testuali. 7.   Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità è la stessa utilizzata nella domanda di marchio UE o è la seconda lingua indicata all'atto del deposito, il procedimento si svolge in detta lingua. Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità non è né la lingua della domanda di marchio né la seconda lingua indicata all'atto del deposito di detta domanda, la parte che propone opposizione o che chiede la decadenza o la nullità del marchio UE deve presentare a sue spese una traduzione della propria istanza o nella lingua della domanda del marchio, purché sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua indicata all'atto del deposito della domanda di marchio. La traduzione è presentata entro un mese dalla scadenza del periodo di opposizione o dalla data di deposito di una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità. La lingua in cui l'atto è stato tradotto diviene quindi la lingua procedurale. 8.   Le parti nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso possono convenire che un'altra lingua ufficiale dell'Unione sia la lingua procedurale. 9.   Fatti salvi i paragrafi 4 e 8, e salvo indicazione contraria, nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio le parti possono usare una delle lingue dell'Ufficio. Se la lingua scelta non è la lingua della procedura esse forniscono una traduzione nella lingua della procedura entro un mese dalla data di presentazione del documento originario. Se il richiedente il marchio UE è l'unica parte del procedimento dinanzi all'Ufficio e se la lingua in cui è redatta la domanda di marchio UE non è una della lingue dell'Ufficio, la traduzione può essere fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda. 10.   Il direttore esecutivo stabilisce le modalità con cui le traduzioni devono essere certificate. 11.   La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano: a) a misura in cui i documenti giustificativi da utilizzare nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua dell'Unione e la necessità di fornire una traduzione; b) gli standard richiesti delle traduzioni da depositare presso l'Ufficio. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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