Art. 35

Rivendicazione di priorità

In vigore dal 14 giu 2017
Rivendicazione di priorità 1.   La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio UE, indicando la data, il numero e il paese della domanda anteriore. La documentazione a sostegno della rivendicazione di priorità è presentata entro tre mesi dalla data di deposito. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo di documentazione che deve essere presentato a sostegno della rivendicazione di priorità della domanda anteriore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 3.   Il direttore esecutivo può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione di priorità tutta la documentazione prevista dalle specifiche adottate ai sensi del paragrafo 2, purché l'Ufficio possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.
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Rivendicazione di priorità (Art. 35 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo