Art. 111

Registro dei marchi UE

In vigore dal 14 giu 2017
Registro dei marchi UE 1.   L'Ufficio tiene un registro dei marchi UE e lo mantiene aggiornato. 2.   Il registro deve contenere le seguenti iscrizioni relative alle domande e alle registrazioni del marchio UE: a) la data di deposito della domanda; b) il numero di fascicolo della domanda; c) la data della pubblicazione della domanda; d) il nome e l'indirizzo del richiedente; e) il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all', paragrafo 3; f) la rappresentazione del marchio, con indicazioni circa il tipo di riproduzione e, se del caso, una descrizione del marchio; g) la denominazione dei prodotti e servizi; h) le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità ai sensi dell'; i) le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell'; j) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale a norma dell'; k) l'indicazione che il marchio, ai sensi dell', paragrafo 3, ha acquistato efficacia distintiva in seguito all'uso che ne è stato fatto; l) l'indicazione che si tratta di un marchio collettivo; m) l'indicazione che si tratta di un marchio di certificazione; n) la lingua in cui è stata presentata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda, ai sensi dell', paragrafo 3; o) la data di iscrizione del marchio nel registro e il numero della registrazione; p) una dichiarazione secondo la quale la domanda è il risultato della trasformazione di una registrazione internazionale designante l'Unione, ai sensi dell' del presente regolamento, accompagnata dalla data della registrazione internazionale ai sensi dell', paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della registrazione dell'estensione territoriale all'Unione successiva alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid ed eventualmente dalla data di priorità della registrazione internazionale. 3.   Il registro deve contenere inoltre, con la relativa data di annotazione: a) le modifiche del nome, dell'indirizzo o della cittadinanza o nazionalità del titolare del marchio UE, oppure una modifica dello Stato in cui egli ha il domicilio, la sede o uno stabilimento; b) le modifiche del nome o dell'indirizzo del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all', paragrafo 3, prima frase; c) in caso di designazione di un nuovo rappresentante, il nome e indirizzo professionale dello stesso; d) le modifiche e le alterazioni del marchio, ai sensi degli , e le correzioni di errori; e) la menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio collettivo ai sensi dell'; f) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale di cui all', ai sensi dell'; g) il trasferimento completo o parziale ai sensi dell'; h) la costituzione o cessione di un diritto reale ai sensi dell', e il tipo di diritto reale; i) gli atti di esecuzione forzata ai sensi dell' e le procedure di insolvenza ai sensi dell'; j) la concessione o il trasferimento della licenza ai sensi dell', ed eventualmente il tipo della licenza; k) il rinnovo di una registrazione ai sensi dell' e la data da cui ha effetto, nonché le eventuali limitazioni ai sensi dell', paragrafo 4; l) la menzione della data di scadenza di una registrazione a norma dell'; m) le dichiarazioni di ritiro o di rinuncia del titolare del marchio ai sensi, rispettivamente, degli ; n) la data di presentazione e i dettagli di un'opposizione ai sensi dell' o di una domanda ai sensi dell' o di una domanda riconvenzionale, ai sensi dell', paragrafo 4, di decadenza o di dichiarazione di nullità o di ricorso ai sensi dell'; o) la data e il contenuto di una decisione su un'opposizione, una domanda o una domanda riconvenzionale ai sensi dell', paragrafo 6, o della terza frase dell', paragrafo 6, ovvero un ricorso ai sensi dell'; p) la menzione del ricevimento dell'istanza di trasformazione ai sensi dell', paragrafo 2; q) la cancellazione del nome del rappresentante iscritto nel registro ai sensi del paragrafo 2, lettera e), del presente articolo; r) la cancellazione della preesistenza del marchio nazionale; s) la modifica o la cancellazione dei dati registrati a norma delle lettere h), i), e j) del presente paragrafo; t) la sostituzione del marchio UE con una registrazione internazionale ai sensi dell'; u) la data e il numero di una registrazione internazionale basata su una domanda di marchio UE che è stata registrata come marchio UE ai sensi dell', paragrafo 1; v) la data e il numero di una registrazione internazionale basata sul marchio UE ai sensi dell', paragrafo 2; w) la divisione di una domanda ai sensi dell' e la divisione di una registrazione ai sensi dell', nonché gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativi alla registrazione divisionale e l'elenco di prodotti e servizi della registrazione originaria così come modificato; x) la revoca di una decisione o di un'iscrizione nel registro a norma dell', se la revoca riguarda una decisione o un'iscrizione che sono state pubblicate; y) la menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio di certificazione UE ai sensi dell'. 4.   Il direttore esecutivo può stabilire che debbano essere registrati altri dati oltre a quelli elencati nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, fatto salvo l', paragrafo 4. 5.   Il registro può essere tenuto in forma elettronica. L'Ufficio raccoglie, organizza, rende pubblici e conserva i dati di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, ai fini previsti nel paragrafo 8. L'ufficio rende il registro facilmente accessibile al pubblico. 6.   Ogni variazione del registro viene comunicata al titolare del marchio UE. 7.   Su richiesta dell'interessato e previo pagamento di una tassa, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autentici o non autentici. 8.   Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, è effettuato ai seguenti fini: a) gestire le domande e/o le registrazioni prescritte dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso; b) tenere un registro pubblico a fini di ispezione e di informazione da parte delle autorità pubbliche e degli operatori economici, al fine di consentire loro di esercitare i diritti conferitigli dal presente regolamento ed essere informati dell'esistenza di diritti anteriori appartenenti a terzi; e c) presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema. 9.   Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono considerati di interesse pubblico e accessibili a terzi. Per motivi di certezza del diritto, i dati del registro sono conservati per un periodo di tempo indeterminato.
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