Art. 46

Opposizione

In vigore dal 14 giu 2017
Opposizione 1.   Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio UE può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell': a) dai titolari di marchi anteriori ai sensi dell', paragrafo 2, come del pari dai licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi, nei casi di cui all', paragrafi 1 e 5; b) dai titolari del marchio di cui all', paragrafo 3; c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di cui all', paragrafo 4, nonché dalle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile; d) dalle persone autorizzate ai sensi della pertinente legislazione dell'Unione o del diritto nazionale a esercitare i diritti di cui all', paragrafo 6. 2.   È inoltre possibile fare opposizione alla registrazione del marchio alle condizioni stabilite al paragrafo 1, in caso di pubblicazione di una domanda modificata in conformità dell', paragrafo 2, seconda frase. 3.   L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera validamente presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa d'opposizione. 4.   Entro un termine da stabilire a cura dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione.
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