Art. 63

Domanda di decadenza o di nullità

In vigore dal 14 giu 2017
Domanda di decadenza o di nullità 1.   Una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE può essere presentata all'Ufficio: a) nei casi di cui agli , da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio; b) nei casi definiti all', paragrafo 1, dalle persone di cui all', paragrafo 1; c) nei casi definiti dall', paragrafo 2, da coloro che detengono i diritti anteriori di cui alla suddetta disposizione o dalle persone abilitate dalla legislazione dell'Unione o dal diritto dello Stato membro interessato a esercitare i diritti in questione. 2.   La domanda deve essere presentata per iscritto e deve essere motivata. Essa si considera presentata solo dopo il pagamento della tassa. 3.   La domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi UE di cui all' e tale decisione sia passata in giudicato.
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