Art. 22
Diritti reali
In vigore dal 14 giu 2017
Diritti reali
1. Il marchio UE può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.
2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 o il loro trasferimento sono iscritti nel registro e pubblicati.
3. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 2 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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