Art. 22 · Diritti reali

Art. 22

Diritti reali

In vigore dal 14 giu 2017
Diritti reali 1.   Il marchio UE può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale. 2.   A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 o il loro trasferimento sono iscritti nel registro e pubblicati. 3.   L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 2 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.
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