Art. 23
Esecuzione forzata
In vigore dal 14 giu 2017
Esecuzione forzata
1. Il marchio UE può essere oggetto di misure di esecuzione forzata.
2. In materia di procedura di esecuzione forzata su un marchio UE, la competenza esclusiva spetta ai tribunali e alle autorità dello Stato membro determinato in conformità dell'.
3. Su richiesta di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.
4. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 3 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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