Art. 79

Modifica del regolamento d'uso di un marchio collettivo UE

In vigore dal 14 giu 2017
Modifica del regolamento d'uso di un marchio collettivo UE 1.   Il titolare del marchio collettivo UE sottopone all'Ufficio ogni modifica del regolamento d'uso. 2.   Della modifica non si fa menzione nel registro se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell' o comporta uno degli impedimenti di cui all'. 3.   Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte a norma dell' relative al regolamento d'uso modificato. 4.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le modificazioni del regolamento d'uso prendono effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della modifica nel registro.
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Modifica del regolamento d'uso di un marchio collettivo UE (Art. 79 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo