Art. 80

Esercizio dell'azione per contraffazione

In vigore dal 14 giu 2017
Esercizio dell'azione per contraffazione 1.   Le disposizioni dell', paragrafi 3 e 4, relative ai diritti dei licenziatari si applicano a ogni persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo UE. 2.   Il titolare di un marchio collettivo UE può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.
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