Art. 80
Esercizio dell'azione per contraffazione
In vigore dal 14 giu 2017
Esercizio dell'azione per contraffazione
1. Le disposizioni dell', paragrafi 3 e 4, relative ai diritti dei licenziatari si applicano a ogni persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo UE.
2. Il titolare di un marchio collettivo UE può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1001:oj#art-80