Art. 50

Divisione della domanda

In vigore dal 14 giu 2017
Divisione della domanda 1.   Il richiedente può dividere la domanda dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria sarà oggetto di una o più domande per parti. I prodotti o i servizi della domanda parziale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella domanda originaria o figurano in altre domande per parti. 2.   La dichiarazione di divisione non è ammissibile nei seguenti casi: a) qualora sia stata formata opposizione contro la domanda originaria e tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto dell'opposizione, fino a quando la decisione sulla divisione oggetto di opposizione non sia diventata definitiva o fino all'abbandono del procedimento di opposizione; b) prima che la data di deposito di cui all' sia stata concessa dall'Ufficio e durante il periodo di opposizione di cui all', paragrafo 1. 3.   La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa. 4.   Nel caso in cui l'Ufficio rilevi che i requisiti stabiliti nel paragrafo 1 e nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 9, lettera a), non sono soddisfatte, esso invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine indicato dall'Ufficio. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l'Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione. 5.   La divisione prende effetto alla data in cui viene trascritta nei fascicoli riguardanti la domanda originaria conservati dall'Ufficio. 6.   Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla domanda originaria prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio si considerano presentate o versate anche per la domanda o le domande per parti. Le tasse debitamente pagate per la domanda originaria prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili. 7.   Per una domanda parziale restano valide la data di deposito e le date di priorità e di preesistenza della domanda originaria. 8.   Se la dichiarazione di divisione riguarda una domanda già pubblicata ai sensi dell', la divisione viene pubblicata, così come la domanda divisionale. La pubblicazione non fa decorrere un nuovo termine per la presentazione di un'opposizione. 9.   La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano: a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una dichiarazione di divisione della domanda effettuata ai sensi del paragrafo 1; b) le indicazioni su come trattare una dichiarazione di divisione di una domanda, garantendo che per la domanda divisionale sia costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di domanda; c) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda divisionale a norma del paragrafo 8. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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