Art. 68

Termine e forma del ricorso

In vigore dal 14 giu 2017
Termine e forma del ricorso 1.   Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Entro quattro mesi dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso. 2.   Nei procedimenti in contradditorio, la parte convenuta può formulare nella sua risposta conclusioni volte all'annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente a un punto non sollevato nel ricorso. L'efficacia di tali conclusioni viene meno in caso di rinuncia del ricorrente.
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Termine e forma del ricorso (Art. 68 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo