Art. 46

Collegi

In vigore dal 8 giu 2016
Collegi 1.   Entro 30 giorni lavorativi dall'inclusione di un indice di riferimento di cui all', paragrafo 1, lettere a) e c), nell'elenco degli indici di riferimento critici, fatta eccezione per gli indici di riferimento per i quali la maggior parte dei contributori non è costituita da entità sottoposte a vigilanza, l'autorità competente istituisce un collegio. 2.   Il collegio è composto dall'autorità competente dell'amministratore, dall'ESMA e dalle autorità competenti dei contributori sottoposti a vigilanza. 3.   Le autorità competenti di altri Stati membri hanno il diritto di far parte del collegio laddove l'eventuale cessazione della fornitura dell'indice di riferimento critico provocherebbe un impatto negativo rilevante sull'integrità del mercato, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese di detti Stati membri. Laddove un'autorità competente intenda entrare a far parte del collegio, essa presenta una richiesta all'autorità competente dell'amministratore comprovante il soddisfacimento dei requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo. L'autorità competente pertinente dell'amministratore esamina la richiesta e notifica all'autorità richiedente entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se ritiene o meno soddisfatti i requisiti in questione. Qualora non consideri soddisfatti i requisiti, l'autorità richiedente può rinviare la questione all'ESMA, in conformità del paragrafo 9. 4.   L'ESMA contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi di cui al presente articolo, conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010. A tal fine, l'ESMA partecipa ove del caso ed è considerata un'autorità competente. Laddove l'ESMA agisca in conformità dell', paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1095/2010, in relazione a un indice di riferimento critico, garantisce uno scambio di informazioni e una cooperazione adeguati con gli altri membri del collegio. 5.   L'autorità competente di un amministratore presiede le riunioni del collegio, ne coordina le azioni e assicura un efficace scambio di informazioni tra i suoi membri. Se un amministratore fornisce più di un indice di riferimento critico, l'autorità competente di tale amministratore può istituire un unico collegio in relazione a tutti gli indici di riferimento forniti dall'amministratore in questione. 6.   L'autorità competente di un amministratore stabilisce disposizioni scritte nel quadro del collegio, in ordine ai seguenti punti: a) le informazioni che le autorità competenti sono tenute a scambiarsi; b) il processo decisionale tra le autorità competenti e il termine entro il quale va adottata ciascuna decisione; c) i casi in cui le autorità competenti sono tenute a consultarsi; d) la cooperazione da fornire ai sensi dell', paragrafi 7 e 8. 7.   L'autorità competente di un amministratore tiene opportunamente conto del parere espresso dall'ESMA sulle disposizioni scritte di coordinamento di cui al paragrafo 6, prima di concordarne il testo finale. Le disposizioni scritte figurano in un unico documento contenente una motivazione esaustiva delle eventuali divergenze significative rispetto al parere espresso dall'ESMA. L'autorità competente dell'amministratore trasmette le disposizioni scritte ai membri del collegio e all'ESMA. 8.   Prima di adottare le misure di cui all', paragrafi 6, 7 e 9, e agli , l'autorità competente di un amministratore consulta i membri del collegio. I membri del collegio fanno quanto ragionevolmente in loro potere per giungere a un accordo entro il termine specificato nelle disposizioni scritte di cui al paragrafo 6 del presente articolo. L'eventuale decisione dell'autorità competente dell'amministratore di adottare dette misure tiene conto dell'impatto sugli Stati membri interessati, in particolare del potenziale impatto sulla stabilità dei loro sistemi finanziari. Per quanto riguarda la decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore ai sensi dell', ogni volta che la cessazione di un indice di riferimento determini un evento di causa maggiore, eluda o comunque violi le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario, o le regole di un fondo d'investimento collegato a tale indice di riferimento nell'Unione, secondo il significato specificato dalla Commissione mediante gli atti delegati adottati ai sensi dell', paragrafo 6, le autorità competenti nell'ambito del collegio valutano l'opportunità di adottare misure atte a mitigare gli effetti di cui al presente paragrafo, tra cui: a) modificare il codice di condotta di cui all', la metodologia o le altre norme dell'indice di riferimento; b) istituire un periodo transitorio, durante il quale si applichino le procedure previste all', paragrafo 2. 9.   In assenza di accordo tra i membri di un collegio, le autorità competenti possono rinviare all'ESMA le seguenti situazioni: a) un'autorità competente non ha comunicato informazioni essenziali; b) a seguito di una richiesta ai sensi del paragrafo 3, l'autorità competente dell'amministratore ha notificato all'autorità richiedente che i requisiti di detto paragrafo non risultano soddisfatti o non ha risposto alla richiesta entro un termine ragionevole; c) le autorità competenti non hanno raggiunto un accordo sulle questioni di cui al paragrafo 6; d) vi è disaccordo sulle misure da adottare in conformità degli ; e) vi è disaccordo sulle misure da adottare in conformità dell', paragrafo 6; f) vi è disaccordo sulle misure da adottare in conformità del paragrafo 8, terzo comma, del presente articolo. 10.   Nelle situazioni cui è fatto riferimento al paragrafo 9, lettere a), b), c), d) ed f), qualora la questione non sia risolta entro 30 giorni dal deferimento all'ESMA, l'autorità competente di un amministratore adotta la decisione finale e fornisce una spiegazione dettagliata della sua decisione per iscritto alle autorità competenti di cui a tale paragrafo e all'ESMA. Il termine di cui all', paragrafo 6, lettera a), è sospeso a decorrere dalla data del deferimento all'ESMA e finché non sia adottata una decisione ai sensi del primo comma del presente paragrafo. Qualora l'ESMA ritenga che l'autorità competente dell'amministratore abbia adottato misure di cui al paragrafo 8 del presente articolo che potrebbero non essere conformi alla normativa dell'Unione, essa agisce in conformità dell' del regolamento (UE) n. 1095/2010. 11.   Nelle situazioni cui è fatto riferimento al paragrafo 9, lettera e),del presente articolo e fatto salvo l'articolo 258 TFUE, l'ESMA può agire conformemente ai poteri conferiti dall' del regolamento (UE) n. 1095/2010. I poteri dell'autorità competente di un amministratore ai sensi dell', paragrafo 6, possono essere esercitati finché l'ESMA non pubblichi la sua decisione.
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