Art. 23

Contribuzione di dati obbligatoria per gli indici di riferimento critici

In vigore dal 8 giu 2016
Contribuzione di dati obbligatoria per gli indici di riferimento critici 1.   Il presente articolo si applica agli indici di riferimento critici basati sui dati trasmessi da contributori di dati, e in relazione agli stessi, che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza. 2.   Gli amministratori di uno o più indici di riferimento critici presentano ogni due anni alla loro autorità competente una valutazione della capacità di ciascun indice di riferimento critico da esso fornito di misurare il mercato sottostante o la realtà economica. 3.   Se un contributore per gli indici di riferimento critici sottoposto a vigilanza intende cessare la contribuzione di dati, lo notifica immediatamente per iscritto all'amministratore dell'indice di riferimento, che ne informa senza indugio la sua autorità competente. Se il contributore sottoposto a vigilanza è ubicato in un altro Stato membro, l'autorità competente dell'amministratore informa senza indugio l'autorità competente di tale contributore. L'amministratore dell'indice di riferimento fornisce alla sua autorità competente, quanto prima e in ogni caso non oltre 14 giorni dalla notifica effettuata dal contributore, una valutazione delle implicazioni per la capacità dell'indice di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica. 4.   Dopo aver ricevuto dall'amministratore dell'indice di riferimento la valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e sulla base della stessa, l'autorità competente dell'amministratore informa immediatamente l'ESMA e, se del caso, il collegio ed effettua la propria valutazione della capacità dell'indice di riferimento di misurare il mercato sottostante e la realtà economica, tenendo conto della procedura istituita dall'amministratore per la cessazione dell'indice di riferimento a norma dell', paragrafo 1. 5.   Dalla data in cui l'autorità competente dell'amministratore è informata dell'intenzione di un contributore di cessare la contribuzione di dati e fino al completamento della valutazione di cui al paragrafo 4, essa ha il potere di esigere che i contributori che hanno effettuato la notifica conformemente al paragrafo 3 continuino a effettuare la contribuzione di dati, per un periodo comunque non superiore a quattro settimane, senza imporre alle entità sottoposte a vigilanza l'obbligo di negoziare o di impegnarsi a negoziare. 6.   Nel caso in cui, al termine del periodo di cui al paragrafo 5 e sulla base della valutazione effettuata a norma del paragrafo 4, l'autorità competente ritiene che la rappresentatività di un indice di riferimento critico sia a rischio, essa ha il potere di: a) richiedere alle entità sottoposte a vigilanza selezionate in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, incluse le entità che non forniscono ancora dati per l'indice di riferimento critico pertinente, di fornire i dati all'amministratore conformemente alla metodologia dell'amministratore, al codice di condotta di cui all' e ad altre norme. Tali prescrizioni si applicano per un periodo di tempo adeguato non superiore a 12 mesi dalla data in cui è stata adottata la decisione iniziale di rendere obbligatoria la contribuzione ai sensi del paragrafo 5 o, per le entità che non sono ancora contributori, dalla data in cui la decisione di rendere obbligatoria la contribuzione è adottata a norma del presente punto; b) estendere il periodo di contribuzione obbligatoria di un opportuno periodo di tempo non superiore a 12 mesi in seguito al riesame previsto al paragrafo 9 di una delle misure adottate ai sensi della lettera a) del presente paragrafo; c) determinare le modalità e le tempistiche per la contribuzione dei dati senza imporre alle entità sottoposte a vigilanza l'obbligo di negoziare o di impegnarsi a negoziare; d) imporre all'amministratore di modificare la metodologia, il codice di condotta di cui all' o altre norme dell'indice di riferimento critico. Il periodo massimo di contribuzione obbligatoria di cui alle lettere a) e b) del primo comma non supera complessivamente 24 mesi. 7.   Ai fini del paragrafo 6, le entità sottoposte a vigilanza che sono tenute a effettuare la contribuzione di dati sono selezionate dall'autorità competente dell'amministratore, in stretta collaborazione con le autorità competenti delle entità sottoposte a vigilanza, sulla base della portata della partecipazione, effettiva e potenziale, dell'entità sottoposta a vigilanza al mercato che l'indice di riferimento intende misurare. 8.   L'autorità competente di un contributore sottoposto a vigilanza cui è stato richiesto di effettuare una contribuzione per un indice di riferimento in forza delle misure adottate a norma del paragrafo 6, lettere a), b) o c), collabora con l'autorità competente dell'amministratore nell'applicazione di dette misure. 9.   Entro la fine del periodo di cui al paragrafo 6, primo comma, lettera a), l'autorità competente dell'amministratore riesamina le misure adottate a norma del paragrafo 6. Essa procede alla revoca delle misure se ritiene: a) che sia probabile che i contributori proseguano la contribuzione per almeno un anno in caso di revoca della misura il che deve essere dimostrato almeno da: i) un impegno scritto del contributore nei confronti dell'amministratore e dell'autorità competente a proseguire la contribuzione dei dati per l'indice di riferimento critico per un periodo minimo di un anno in caso di revoca della misura; ii) una relazione scritta dell'amministratore all'autorità competente attestante la sua valutazione che la continuità dell'indice di riferimento critico può essere assicurata una volta revocata la contribuzione obbligatoria; b) che la fornitura dell'indice di riferimento possa continuare anche dopo che i contributori che hanno l'obbligo di effettuare la contribuzione di dati cessano di contribuire; c) che sia disponibile un indice di riferimento sostitutivo accettabile e che gli utenti dell'indice di riferimento critico possano passare a detto sostituto a costi minimi, ciò che dovrà essere dimostrato almeno da una relazione scritta dell'amministratore che descriva le modalità di transizione a un indice di riferimento sostitutivo, la capacità degli utenti di passare a detto indice di riferimento e i costi a loro carico per il passaggio; oppure d) che non sia possibile individuare adeguati contributori alternativi e che la cessazione della contribuzione da parte delle pertinenti entità sottoposte a vigilanza indebolirebbe l'indice di riferimento quanto basta per cessare lo stesso. 10.   Nel caso in cui la fornitura di un indice di riferimento debba essere cessata, ogni contributore di dati per tale indice di riferimento sottoposto a vigilanza continua a effettuare la contribuzione di dati per il periodo stabilito dall'autorità competente, senza tuttavia superare il periodo massimo di 24 mesi di cui al paragrafo 6, secondo comma. 11.   L'amministratore dà notifica all'autorità competente pertinente, non appena ragionevolmente possibile, in caso di eventuali violazioni da parte dei contributori dei requisiti di cui al paragrafo 6. 12.   Ove un indice di riferimento sia riconosciuto critico secondo la procedura di cui all', paragrafi da 2 a 5, l'autorità competente dell'amministratore ha il potere di richiedere dati a norma del paragrafo 5 e del paragrafo 6, lettere a), b) e c), del presente articolo solo dai contributori sottoposti a vigilanza ubicati nel proprio Stato membro.
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