Art. 21

Amministrazione obbligatoria degli indici di riferimento critici

In vigore dal 8 giu 2016
Amministrazione obbligatoria degli indici di riferimento critici 1.   Qualora l'amministratore di un indice di riferimento critico intenda cessare la fornitura di tale indice di riferimento: a) ne informa immediatamente la propria autorità competente; e b) entro quattro settimane da tale notifica presenta una valutazione delle modalità di: i) trasferimento dell'indice di riferimento a un nuovo amministratore; oppure ii) cessazione della fornitura dell'indice di riferimento, tenendo conto della procedura di cui all', paragrafo 1. Durante il periodo di cui al primo comma, lettera b), l'amministratore non cessa la fornitura dell'indice di riferimento. 2.   Dopo aver ricevuto dall'amministratore la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente: a) informa l'ESMA e, ove applicabile, il collegio istituito a norma dell'; e b) entro quattro settimane, esegue una propria valutazione delle modalità con cui deve avvenire il trasferimento dell'indice di riferimento a un nuovo amministratore o delle modalità di cessazione della fornitura dell'indice di riferimento, tenendo conto della procedura di cui all', paragrafo 1. Durante il periodo di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'amministratore non cessa la fornitura dell'indice di riferimento senza il consenso scritto dell'autorità competente. 3.   In seguito al completamento della valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente ha la facoltà di imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione dell'indice di riferimento finché: a) la fornitura dell'indice di riferimento non sia stata trasferita a un nuovo amministratore; b) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento non possa avvenire in modo ordinato; oppure c) l'indice di riferimento non sia più critico. Ai fini del primo comma, l'autorità competente può imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione dell'indice di riferimento per un periodo non superiore a 12 mesi. Al termine di tale periodo, l'autorità competente sottopone a riesame la sua decisione di imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione dell'indice di riferimento e può, se necessario, estendere il periodo in questione di un opportuno periodo di tempo non superiore ad altri 12 mesi. Il periodo massimo di amministrazione obbligatoria non supera complessivamente 24 mesi. 4.   Fatto salvo il paragrafo 1, nel caso in cui l'amministratore di un indice di riferimento critico debba porre fine alla sua attività a causa di una procedura di insolvenza, l'autorità competente esegue una valutazione per stabilire se e come sia possibile effettuare il trasferimento dell'indice di riferimento critico a un nuovo amministratore o cessarne la produzione in modo ordinato, tenendo conto della procedura di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1011:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo