Art. 28
Variazioni e cessazione degli indici di riferimento
In vigore dal 8 giu 2016
Variazioni e cessazione degli indici di riferimento
1. Gli amministratori pubblicano, unitamente alla dichiarazione sull'indice di riferimento di cui all', una procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di variazioni o cessazione di un indice di riferimento che può essere utilizzato nell'Unione conformemente all', paragrafo 1. La procedura può essere redatta, se del caso, per famiglie di indici di riferimento ed è aggiornata e pubblicata ogniqualvolta intervengano modifiche rilevanti.
2. Le entità sottoposte a vigilanza, diverse dall'amministratore di cui al paragrafo 1, che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani descrivono uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali è stata sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente pertinente dietro richiesta di quest'ultima e li riflettono nella relazione contrattuale con i clienti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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