Art. 26

Indici di riferimento non significativi

In vigore dal 8 giu 2016
Indici di riferimento non significativi 1.   L'amministratore può decidere di non applicare l', paragrafo 2, l', paragrafo 7, lettere c), d) ed e), e l', paragrafo 8, l', paragrafi 2, 3 e 4, l', paragrafi 1, 3 e 5, l', paragrafo 2, l', paragrafo 1, lettera b), l', paragrafo 2, lettere b) e c), l' paragrafo 3, l', paragrafo 2, l', paragrafo 2, l', paragrafo 2, e l', paragrafi 2 e 3, agli indici di riferimento non significativi. 2.   L'amministratore informa immediatamente la sua autorità competente quando un suo indice di riferimento non significativo supera la soglia di cui all', paragrafo 1, lettera a). In tal caso, si conforma ai requisiti applicabili agli indici di riferimento significativi entro tre mesi. 3.   Ove l'amministratore di un indice di riferimento non significativo decida di non applicare uno o più delle disposizioni di cui al paragrafo 1, pubblica e mantiene aggiornata una dichiarazione di conformità in cui sono chiaramente indicate le ragioni per cui è opportuno che tale amministratore non rispetti dette disposizioni. L'amministratore trasmette la dichiarazione di conformità alla sua autorità competente. 4.   L'autorità competente pertinente riesamina la dichiarazione di conformità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e può chiedere ulteriori informazioni all'amministratore in relazione ai suoi indici di riferimento non significativi conformemente all' ed esigere modifiche per garantire la conformità al presente regolamento. 5.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per definire un modello per la dichiarazione di conformità cui al paragrafo 3. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 1o aprile 2017. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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