Art. 16
Requisiti di governance e controllo applicati ai contributori sottoposti a vigilanza
In vigore dal 8 giu 2016
Requisiti di governance e controllo applicati ai contributori sottoposti a vigilanza
1. I seguenti requisiti di governance e controllo si applicano ai contributori sottoposti a vigilanza:
a)
il contributore sottoposto a vigilanza assicura che la fornitura dei dati per gli indici di riferimento non subisca gli effetti di conflitti di interesse potenziali o esistenti e che, laddove si richieda discrezionalità, questa sia esercitata in maniera indipendente e leale sulla base di informazioni pertinenti, conformemente al codice di condotta di cui all';
b)
il contributore sottoposto a vigilanza si dota di un sistema dei controlli che assicura l'integrità, l'accuratezza e l'affidabilità dei dati nonché la loro fornitura conformemente al presente regolamento e al codice di condotta di cui all'.
2. I contributori sottoposti a vigilanza si dotano di sistemi e controlli efficaci per garantire l'integrità e l'affidabilità di tutti i dati di cui è effettuata la contribuzione all'amministratore, inclusi:
a)
controlli relativi a chi può inviare i dati a un amministratore, compreso, se proporzionato, un processo di approvazione da parte di una persona fisica in una posizione superiore a quella del notificatore;
b)
una formazione adeguata per i notificatori, riguardante perlomeno il presente regolamento e il regolamento (UE) n. 596/2014;
c)
misure per la gestione dei conflitti di interesse, inclusa la separazione organizzativa dei dipendenti, se opportuno, e l'esame delle modalità di soppressione degli incentivi, creati da politiche retributive, alla manipolazione di un indice di riferimento;
d)
la conservazione, per un periodo di tempo adeguato, delle registrazioni delle comunicazioni relative alla fornitura di dati, di tutte le informazioni utilizzate per consentire al contributore di effettuare ciascuna trasmissione, e di tutti i conflitti di interesse potenziali o esistenti, inclusa tra l'altro l'esposizione del contributore agli strumenti finanziari che utilizzano un indice di riferimento;
e)
la conservazione delle registrazioni delle revisioni interne ed esterne.
3. Se i dati si basano su valutazioni di esperti, i contributori sottoposti a vigilanza istituiscono, in aggiunta ai sistemi e controlli di cui al paragrafo 2, politiche sull'uso di valutazioni o discrezionalità e conservano le registrazioni dei motivi di tali valutazioni o discrezionalità. Se proporzionato, i contributori sottoposti a vigilanza tengono conto della natura dell'indice di riferimento e dei dati.
4. I contributori sottoposti a vigilanza cooperano pienamente con l'amministratore e l'autorità competente pertinente ai fini della revisione e vigilanza della fornitura degli indici di riferimento e rendono disponibili le informazioni e le registrazioni conformemente ai paragrafi 2 e 3.
5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti di governance, di sistemi e controlli e di politiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
L'ESMA tiene conto delle differenti caratteristiche degli indici di riferimento e dei contributori sottoposti a vigilanza, in particolare in termini di differenze di dati forniti e metodologie usate, dei rischi di manipolazione dei dati e della natura delle attività svolte dai contributori sottoposti a vigilanza, nonché dell'evoluzione degli indici di riferimento e dei mercati finanziari alla luce della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale. Tuttavia, i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA non contemplano gli amministratori sottoposti a vigilanza di indici di riferimento non significativi né si applicano a questi ultimi.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
6. Conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA può emanare orientamenti indirizzati ai fornitori di dati sottoposti a vigilanza per gli indici di riferimento non significativi allo scopo di specificare gli elementi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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