Art. 14

Segnalazione delle violazioni

In vigore dal 8 giu 2016
Segnalazione delle violazioni 1.   L'amministratore stabilisce sistemi adeguati e controlli efficaci volti a garantire l'integrità dei dati allo scopo di essere in grado di individuare e segnalare all'autorità competente le condotte che possono comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un indice di riferimento, conformemente al regolamento (UE) n. 596/2014. 2.   L'amministratore effettua il monitoraggio dei dati e dei fornitori di dati allo scopo di essere in grado di informare l'autorità competente e di fornire tutte le informazioni pertinenti laddove, in relazione all' indice di riferimento, l'amministratore sospetti che vi sia stata una condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione dell'indice di riferimento, a norma del regolamento (UE) n. 596/2014, inclusa qualsiasi collusione a tal fine. L'autorità competente dell'amministratore trasmette, se del caso, tali informazioni all'autorità pertinente a norma del regolamento (UE) n. 596/2014. 3.   Gli amministratori si dotano di procedure che consentano ai loro dirigenti, dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a loro disposizione o sono sotto il loro controllo di segnalare internamente le violazioni del presente regolamento.
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