Art. 12

Metodologia

In vigore dal 8 giu 2016
Metodologia 1.   L'amministratore applica una metodologia per la determinazione di un indice di riferimento che: a) sia solida e affidabile; b) contenga norme chiare che individuano i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione dell'indice di riferimento; c) sia rigorosa, continuativa e convalidabile, inclusi, se del caso, i test a posteriori rispetto ai dati sulle operazioni disponibili; d) sia resiliente e assicuri che l'indice di riferimento possa essere calcolato nella serie di circostanze più ampia possibile, senza comprometterne l'integrità; e) sia tracciabile e verificabile. 2.   Nello sviluppo di una metodologia, l'amministratore dell'indice di riferimento: a) tiene conto di fattori, tra cui l'entità e la normale liquidità del mercato, la trasparenza della negoziazione e le posizioni degli operatori di mercato, la concentrazione e le dinamiche del mercato, nonché l'adeguatezza dei campioni a rappresentare il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare; b) determina cosa si intende per mercato attivo ai fini dell'indice di riferimento; e c) stabilisce la priorità assegnata alle diverse tipologie di dati. 3.   L'amministratore adotta e pubblica disposizioni chiare che individuano le circostanze in cui la quantità o la qualità dei dati scendono al di sotto degli standard richiesti per la metodologia di determinazione dell'indice di riferimento in modo accurato e affidabile e che descrivono se e in che modo l' indice di riferimento deve essere calcolato in tali circostanze.
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