Art. 12
Metodologia
In vigore dal 8 giu 2016
Metodologia
1. L'amministratore applica una metodologia per la determinazione di un indice di riferimento che:
a)
sia solida e affidabile;
b)
contenga norme chiare che individuano i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione dell'indice di riferimento;
c)
sia rigorosa, continuativa e convalidabile, inclusi, se del caso, i test a posteriori rispetto ai dati sulle operazioni disponibili;
d)
sia resiliente e assicuri che l'indice di riferimento possa essere calcolato nella serie di circostanze più ampia possibile, senza comprometterne l'integrità;
e)
sia tracciabile e verificabile.
2. Nello sviluppo di una metodologia, l'amministratore dell'indice di riferimento:
a)
tiene conto di fattori, tra cui l'entità e la normale liquidità del mercato, la trasparenza della negoziazione e le posizioni degli operatori di mercato, la concentrazione e le dinamiche del mercato, nonché l'adeguatezza dei campioni a rappresentare il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare;
b)
determina cosa si intende per mercato attivo ai fini dell'indice di riferimento; e
c)
stabilisce la priorità assegnata alle diverse tipologie di dati.
3. L'amministratore adotta e pubblica disposizioni chiare che individuano le circostanze in cui la quantità o la qualità dei dati scendono al di sotto degli standard richiesti per la metodologia di determinazione dell'indice di riferimento in modo accurato e affidabile e che descrivono se e in che modo l' indice di riferimento deve essere calcolato in tali circostanze.
Storico versioni
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