Art. 10

Esternalizzazione

In vigore dal 8 giu 2016
Esternalizzazione 1.   Gli amministratori non esternalizzano le funzioni della fornitura di un indice di riferimento in modo tale da pregiudicare sostanzialmente il controllo esercitato dall'amministratore sulla fornitura dell'indice di riferimento o la capacità dell'autorità competente pertinente di vigilare sull'indice di riferimento. 2.   Qualora un amministratore esternalizzi a un fornitore di servizi le funzioni o i servizi e le attività relativi alla fornitura di un indice di riferimento, resta pienamente responsabile dell'adempimento di tutti i suoi obblighi di cui al presente regolamento. 3.   In caso di esternalizzazione, l'amministratore assicura il rispetto delle seguenti condizioni: a) il fornitore di servizi dispone della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzati in modo affidabile e professionale; b) l'amministratore mette a disposizione delle autorità competenti pertinenti l'identità e i compiti del fornitore di servizi che partecipa al processo di determinazione dell'indice di riferimento; c) l'amministratore adotta misure idonee se risulta che il fornitore di servizi potrebbe non eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità della normativa e dei requisiti vigenti; d) l'amministratore conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione; e) il fornitore di servizi informa l'amministratore di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità del diritto e dei requisiti vigenti; f) il fornitore di servizi collabora con l'autorità competente pertinente per quanto riguarda le attività esternalizzate, e l'amministratore e l'autorità competente pertinente hanno effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi, e l'autorità competente pertinente è in grado di esercitare i predetti diritti di accesso; g) l'amministratore può porre termine, se necessario, agli accordi di esternalizzazione; h) l'amministratore adotta misure ragionevoli, tra cui piani di emergenza, per evitare un indebito rischio operativo in relazione alla partecipazione del fornitore di servizi al procedimento di determinazione dell'indice di riferimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1011:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo