Art. 9

Meccanismo per la trattazione dei reclami

In vigore dal 8 giu 2016
Meccanismo per la trattazione dei reclami 1.   L'amministratore adotta e pubblica procedure scritte per il ricevimento, la trattazione e la conservazione dei reclami presentati, compresi quelli relativi al processo di determinazione degli indici di riferimento degli amministratori. 2.   Il meccanismo per la gestione dei reclami garantisce che: a) l'amministratore renda disponibile la strategia di gestione dei reclami, alla stregua della quale è possibile presentare reclami per contestare la rappresentatività della determinazione di uno specifico indice di riferimento rispetto al valore di mercato, le modifiche proposte al procedimento di determinazione degli indici di riferimento, le applicazioni della metodologia in relazione alla determinazione di specifici indici di riferimento e altre decisioni relative al procedimento di determinazione degli indici di riferimento; b) i reclami siano trattati in modo tempestivo ed equo e che l'esito della trattazione sia comunicato entro un periodo ragionevole di tempo a chi presenta il reclamo, a meno che tale comunicazione sia contraria agli obiettivi di ordine pubblico o al regolamento (UE) n. 596/2014; e c) la trattazione sia condotta in maniera indipendente dal personale che è stato o è eventualmente coinvolto nell'oggetto del reclamo.
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