Art. 7
Requisiti del quadro di responsabilità
In vigore dal 8 giu 2016
Requisiti del quadro di responsabilità
1. L'amministratore si dota di un quadro di responsabilità riguardante la conservazione delle registrazioni, la revisione, il riesame e la procedura per i reclami, a dimostrazione dell'ottemperanza alle prescrizioni del presente regolamento.
2. L'amministratore nomina una funzione interna, dotata delle capacità necessarie a riesaminare e riferire sull'applicazione da parte dell'amministratore della metodologia dell'indice di riferimento e sul rispetto del presente regolamento.
3. Per gli indici di riferimento critici, l'amministratore nomina un revisore esterno indipendente che riesamini e riferisca, almeno una volta l'anno, sull'applicazione da parte dell'amministratore della metodologia dell'indice di riferimento e sul rispetto del presente regolamento.
4. Su richiesta dell'autorità competente pertinente, l'amministratore fornisce all'autorità competente pertinente i dettagli dei riesami e delle relazioni di cui al paragrafo 2. Su richiesta dell'autorità competente pertinente o di qualunque utente di un indice di riferimento, l'amministratore pubblica i dettagli dell'esito delle revisioni di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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