Art. 6

Requisiti del sistema dei controlli

In vigore dal 8 giu 2016
Requisiti del sistema dei controlli 1.   Gli amministratori si dotano di un sistema dei controlli per garantire che i loro indici di riferimento siano forniti e pubblicati o messi a disposizione in conformità del presente regolamento. 2.   Il sistema dei controlli è proporzionato al livello dei conflitti di interesse rilevati, all'entità della discrezionalità nella fornitura dell'indice di riferimento e alla natura dei dati per tale indice. 3.   Il sistema dei controlli comprende: a) la gestione del rischio operativo; b) adeguati ed efficaci piani di continuità operativa e ripristino in caso di eventi catastrofici; c) le procedure di emergenza in essere nel caso di un'interruzione del processo di fornitura dell'indice di riferimento. 4.   Un amministratore definisce le misure volte a: a) assicurare che i contributori si attengano al codice di condotta di cui all' e rispettino le norme applicabili relative ai dati; b) monitorare i dati, tra cui, laddove possibile, i dati prima della pubblicazione dell'indice di riferimento e la convalida dei dati successivamente alla pubblicazione, al fine di rilevare errori e anomalie. 5.   Il sistema dei controlli è opportunamente documentato, riesaminato e aggiornato e messo a disposizione della pertinente autorità competente e, su richiesta, degli utenti.
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