Art. 6
Requisiti del sistema dei controlli
In vigore dal 8 giu 2016
Requisiti del sistema dei controlli
1. Gli amministratori si dotano di un sistema dei controlli per garantire che i loro indici di riferimento siano forniti e pubblicati o messi a disposizione in conformità del presente regolamento.
2. Il sistema dei controlli è proporzionato al livello dei conflitti di interesse rilevati, all'entità della discrezionalità nella fornitura dell'indice di riferimento e alla natura dei dati per tale indice.
3. Il sistema dei controlli comprende:
a)
la gestione del rischio operativo;
b)
adeguati ed efficaci piani di continuità operativa e ripristino in caso di eventi catastrofici;
c)
le procedure di emergenza in essere nel caso di un'interruzione del processo di fornitura dell'indice di riferimento.
4. Un amministratore definisce le misure volte a:
a)
assicurare che i contributori si attengano al codice di condotta di cui all' e rispettino le norme applicabili relative ai dati;
b)
monitorare i dati, tra cui, laddove possibile, i dati prima della pubblicazione dell'indice di riferimento e la convalida dei dati successivamente alla pubblicazione, al fine di rilevare errori e anomalie.
5. Il sistema dei controlli è opportunamente documentato, riesaminato e aggiornato e messo a disposizione della pertinente autorità competente e, su richiesta, degli utenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1011:oj#art-6