Art. 5
Requisiti della funzione di sorveglianza
In vigore dal 8 giu 2016
Requisiti della funzione di sorveglianza
1. Gli amministratori istituiscono e mantengono una funzione di sorveglianza permanente ed efficace per tutti gli aspetti della fornitura dei loro indici di riferimento.
2. Gli amministratori sviluppano e mantengono solide procedure per la loro funzione di sorveglianza che vengono messe a disposizione delle autorità competenti pertinenti.
3. La funzione di sorveglianza è esercitata con integrità e comporta le seguenti responsabilità, che sono adeguate dall'amministratore in funzione della complessità, dell'uso e della vulnerabilità dell'indice di riferimento:
a)
il riesame, almeno annuale, della definizione e della metodologia dell'indice di riferimento;
b)
la sorveglianza delle modifiche della metodologia dell'indice di riferimento e la possibilità di chiedere all'amministratore di procedere a una consultazione su dette modifiche;
c)
la sorveglianza del sistema dei controlli dell'amministratore, la gestione e il funzionamento dell'indice di riferimento e, ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, il codice di condotta di cui all';
d)
il riesame e l'approvazione delle procedure per la cessazione dell'indice di riferimento, inclusa la consultazione sulla cessazione;
e)
la sorveglianza su eventuali terzi coinvolti nella fornitura dell'indice di riferimento, inclusi gli agenti di calcolo o di diffusione;
f)
la valutazione di audit o riesami interni ed esterni e il monitoraggio dell'attuazione delle azioni correttive individuate;
g)
ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, il monitoraggio dei dati, dei contributori di dati e delle azioni dell'amministratore nel confutare o convalidare i dati;
h)
ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, l'adozione di misure efficaci in relazione alle violazioni del codice di condotta di cui all'; e
i)
la segnalazione alle autorità competenti pertinenti di qualunque negligenza, di cui la funzione di sorveglianza venga a conoscenza, da parte dei contributori, ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, o da parte degli amministratori, nonché di dati anomali o sospetti.
4. La funzione di sorveglianza è espletata da un comitato distinto o da un altro idoneo meccanismo di governance.
5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le procedure relative alla funzione di sorveglianza e le caratteristiche di predetta funzione, comprese la sua composizione e la sua collocazione in seno alla struttura organizzativa dell'amministratore, in modo tale da garantire l'integrità della funzione e l'assenza di conflitti d'interesse. Nello specifico, l'ESMA elabora un elenco non esaustivo di meccanismi di governance idonei di cui al paragrafo 4.
L'ESMA opera una distinzione tra le diverse tipologie di indici di riferimento e i diversi settori di cui al presente regolamento e tiene conto delle differenze nell'assetto proprietario e di controllo degli amministratori, della natura, portata e complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento, nonché del rischio e dell'incidenza di tale indice, anche alla luce della convergenza delle prassi di vigilanza sui requisiti di governance degli indici di riferimento a livello internazionale. Tuttavia, i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA non contemplano gli amministratori di indici di riferimento non significativi né si applicano a questi ultimi.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
6. Conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA può emanare orientamenti indirizzati agli amministratori di indici di riferimento non significativi allo scopo di specificare gli elementi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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