Art. 3
Definizioni
In vigore dal 8 giu 2016
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «indice»: qualunque cifra:
a)
pubblicata o messa a disposizione del pubblico;
b)
periodicamente determinata:
i)
per intero o in parte, applicando una formula o un altro metodo di calcolo o mediante una valutazione; e
ii)
sul valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, inclusi stime di prezzi, tassi d'interesse effettivi o stimati, quotazioni e quotazioni preventivate, o altri valori o studi;
2) «fornitore dell'indice»: la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un indice;
3) «indice di riferimento (benchmark)»: un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance;
4) «famiglia di indici di riferimento»: un gruppo di indici di riferimento, forniti dallo stesso amministratore e determinati da dati della stessa natura, che fornisce misure specifiche del medesimo mercato o della medesima realtà economica oppure di un mercato o di una realtà economica analoghi;
5) «fornitura di un indice di riferimento»:
a)
la gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento;
b)
la raccolta, l'analisi o il trattamento di dati ai fini della determinazione dell'indice di riferimento; e
c)
la determinazione di un indice di riferimento mediante l'applicazione di una formula o altro metodo di calcolo o mediante una valutazione dei dati forniti a tal fine;
6) «amministratore»: una persona fisica o giuridica che ha il controllo della fornitura di un indice di riferimento;
7) «uso di un indice di riferimento»:
a)
l'emissione di uno strumento finanziario collegato a un indice o a una combinazione di indici;
b)
la determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario collegati a un indice o a una combinazione di indici;
c)
il fatto di essere parte contraente di un contratto finanziario collegato a un indice o a una combinazione di indici;
d)
la fornitura di un tasso debitore ai sensi dell', lettera j), della direttiva 2008/48/CE calcolato come differenziale ovvero mark-up rispetto a un indice o una combinazione di indici e impiegato unicamente quale riferimento in un contratto finanziario di cui il creditore è parte contraente;
e)
la misura della performance di un fondo di investimento mediante un indice o una combinazione di indici allo scopo di monitorare il rendimento dell'indice o della combinazione di indici o di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance;
8) «contribuzione di dati»: la contribuzione a un amministratore, o altra persona affinché li trasmetta a un amministratore, dei dati non prontamente reperibili che sono necessari alla determinazione di un indice di riferimento e che vengono forniti a tale scopo;
9) «contributore di dati»: la persona fisica o giuridica che effettua una contribuzione di dati;
10) «contributore di dati sottoposto a vigilanza»: un'entità sottoposta a vigilanza che effettua una contribuzione di dati a un amministratore ubicato nell'Unione;
11) «notificatore»: una persona fisica alle dipendenze del contributore e preposta alla contribuzione dei dati;
12) «valutatore»: un dipendente di un amministratore di un indice di riferimento per le merci o qualunque altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione dell'amministratore o sotto il suo controllo e che è responsabile dell'applicazione di una metodologia o valutazione ai dati e ad altre informazioni per ottenere una valutazione definitiva del prezzo di una determinata merce;
13) «valutazione di esperti»: l'esercizio della discrezionalità da parte di un amministratore o contributore rispetto all'uso di dati in sede di determinazione di un indice di riferimento, ivi compresi l'estrapolazione di valori da operazioni precedenti o associate, l'adeguamento di valori per fattori che potrebbero influenzare la qualità dei dati, quali eventi di mercato o il deterioramento della qualità creditizia di un compratore o di un venditore, e l'assegnazione a offerte di acquisto o di vendita di ponderazioni superiori a quelle di una specifica operazione conclusa;
14) «dati»: i dati relativi al valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, inclusi stime di prezzi, quotazioni, quotazioni preventivate o altri valori, usati da un amministratore per determinare un indice di riferimento;
15) «dati sulle operazioni»: prezzi osservabili, tassi, indici o valori rappresentativi di operazioni tra controparti non collegate in un mercato attivo soggetto a domanda e offerta competitive;
16) «strumento finanziario»: qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, quale definita all', paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE, o che è negoziato in una sede di negoziazione quale definita ai sensi dell', paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all', paragrafo 1, punto 20), di tale direttiva;
17) «entità sottoposta a vigilanza»:
a)
un ente creditizio di cui all', paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);
b)
un'impresa di investimento di cui all', paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
c)
un'impresa di assicurazione di cui all', punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);
d)
un'impresa di riassicurazione quale definita all', punto 4), della direttiva 2009/138/CE;
e)
un OICVM quale definito all', paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE ovvero, se applicabile, un OICVM quale definito all', paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva;
f)
un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quale definito all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18);
g)
un ente pensionistico aziendale o professionale quale definito all', lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);
h)
un creditore quale definito all', lettera b), della direttiva 2008/48/CE ai fini dei contratti di credito di cui all', lettera c), della direttiva 2008/48/CE;
i)
un ente non creditizio quale definito all', punto 10), della direttiva 2014/17/UE ai fini dei contratti di credito quali definiti all', punto 3, di tale direttiva;
j)
un gestore del mercato quale definito all', paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE;
k)
una CCP quale definita all', punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);
l)
un repertorio di dati sulle negoziazioni quale definito all', punto 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;
m)
un amministratore;
18) «contratto finanziario»:
a)
qualunque contratto di credito quale definito all', lettera c), della direttiva 2008/48/CE;
b)
qualunque contratto di credito quale definito all', punto 3, della direttiva 2014/17/UE;
19) «fondi di investimento»: i FIA quali definiti all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, o gli OICVM quali definiti all', paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;
20) «organo di gestione»: l'organo o gli organi di un amministratore o un'altra entità sottoposta a vigilanza, designati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di definire la strategia, gli obiettivi e la direzione generale dell'amministratore o un'altra autorità sottoposta a vigilanza e che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono persone che dirigono di fatto l'attività dell'amministratore o un'altra entità sottoposta a vigilanza;
21) «consumatore»: una persona fisica che, nei contratti finanziari disciplinati dal presente regolamento, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;
22) «indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse»: un indice di riferimento che, ai fini del punto 1, lettera b), punto ii), del presente paragrafo è determinato sulla base del tasso al quale le banche possono accendere o concedere prestiti nel mercato monetario presso o ad altre banche o altri agenti, diversi dalle banche;
23) «indice di riferimento per le merci»: un indice di riferimento in cui l'attività sottostante ai fini del punto 1, lettera b), punto ii), del presente paragrafo è costituita da una merce ai sensi dell', punto 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (21), escluse le quote di emissioni di cui all'allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE;
24) «indice di riferimento basato su dati regolamentati»: un indice di riferimento determinato applicando una formula ottenuta:
a)
da dati forniti interamente e direttamente da:
i)
una sede di negoziazione quale definita all', paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE o una sede di negoziazione in un paese terzo per cui la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione alla stregua della quale il quadro giuridico e di vigilanza di tale paese è ritenuto avere effetti equivalenti ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), o un mercato regolamentato ritenuto essere equivalente ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, ma in ogni caso solo in relazione ai dati sulle operazioni relative agli strumenti finanziari;
ii)
un dispositivo di pubblicazione autorizzato quale definito all', paragrafo 1, punto 52), della direttiva 2014/65/UE o un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione di cui all', paragrafo 1, punto 53), della direttiva 2014/65/UE, conformemente ai requisiti obbligatori di trasparenza post-negoziazione, ma solo in relazione ai dati delle operazioni relative agli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione;
iii)
un meccanismo di segnalazione autorizzato quale definito all', paragrafo 1, punto 54), della direttiva 2014/65/UE, ma solo in relazione ai dati delle operazioni relative agli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione e che devono essere divulgati conformemente ai requisiti obbligatori di trasparenza post-negoziazione;
iv)
una borsa dell'energia elettrica di cui all', paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23);
v)
una borsa del gas naturale di cui all', paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24);
vi)
una piattaforma d'asta di cui all' o 30 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (25);
vii)
un prestatore di servizi a cui l'amministratore dell'indice di riferimento ha esternalizzato la raccolta di dati in conformità dell', a condizione che il prestatore riceva i dati interamente e direttamente da un'entità di cui alle lettere da i) a vi);
b)
dai valori patrimoniali netti dei fondi di investimento;
25) «indice di riferimento critico»: un indice di riferimento diverso da un indice di riferimento basato su dati regolamentati che soddisfa una delle condizioni di cui all', paragrafo 1, e che figura nell'elenco redatto dalla Commissione a norma di tale articolo;
26) «indice di riferimento significativo»: un indice di riferimento che soddisfa le condizioni di cui all', paragrafo 1;
27) «indice di riferimento non significativo»: un indice di riferimento che non soddisfa le condizioni di cui agli , paragrafo 1, e 24, paragrafo 1;
28) «ubicato»: nel caso di una persona giuridica, il paese in cui è situata la sede legale o altro indirizzo ufficiale della persona; e nel caso di una persona fisica, il paese in cui la persona è residente ai fini fiscali;
29) «autorità pubblica»:
a)
qualsiasi governo o altra amministrazione pubblica, comprese le entità incaricate della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;
b)
qualsiasi entità o persona che svolge funzioni amministrative pubbliche ai sensi del diritto nazionale, o che detiene responsabilità o funzioni pubbliche o fornisce servizi pubblici, tra cui misure in materia di occupazione, attività economiche e inflazione, sotto il controllo di un'entità ai sensi della lettera a).
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di specificare ulteriori elementi tecnici delle definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo, in particolare chiarire cosa si intende per mettere a disposizione del pubblico ai fini della definizione di indice.
Ove del caso, la Commissione tiene conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato nonché della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione per redigere e rivedere un elenco di autorità pubbliche dell'Unione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1, punto 29), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Ove del caso, la Commissione tiene conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato nonché della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale.
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