Art. 37
Delega di compiti fra autorità competenti
In vigore dal 8 giu 2016
Delega di compiti fra autorità competenti
1. A norma dell' del regolamento (UE) n. 1095/2010 un'autorità competente può delegare i suoi compiti ai sensi del presente regolamento all'autorità competente di un altro Stato membro previo consenso di quest'ultima.
Le autorità competenti notificano all'ESMA qualsiasi proposta di delega 60 giorni prima dell'entrata in vigore della stessa.
2. Un'autorità competente può delegare una parte dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento all'ESMA, previo assenso di quest'ultima.
3. L'ESMA notifica agli Stati membri le proposte di delega entro sette giorni lavorativi. L'ESMA pubblica i dettagli di eventuali deleghe accettate entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.
Storico versioni
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