Art. 36

Registro degli amministratori e degli indici di riferimento

In vigore dal 8 giu 2016
Registro degli amministratori e degli indici di riferimento 1.   L'ESMA istituisce e tiene un registro pubblico contenente le seguenti informazioni: a) l'identità degli amministratori autorizzati o registrati ai sensi dell', nonché le autorità competenti responsabile della vigilanza; b) l'identità degli amministratori che soddisfano le condizioni stabilite all', paragrafo 1, l'elenco degli indici di riferimento di cui all', paragrafo 1, lettera c), e le autorità competenti del paese terzo responsabile della vigilanza; c) l'identità degli amministratori riconosciuti conformemente all', l'elenco degli indici di riferimento di cui all', paragrafo 7, e, se del caso, le autorità competenti del paese terzo responsabile della vigilanza; d) gli indici di riferimento avallati secondo la procedura di cui all', le identità dei loro amministratori e le identità degli amministratori che richiedono l'avallo o delle entità sottoposte a vigilanza che richiedono l'avallo. 2.   Il registro di cui al paragrafo 1 è pubblicamente accessibile sul sito Internet dell'ESMA ed è aggiornato tempestivamente, in funzione delle necessità.
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