Art. 36
Registro degli amministratori e degli indici di riferimento
In vigore dal 8 giu 2016
Registro degli amministratori e degli indici di riferimento
1. L'ESMA istituisce e tiene un registro pubblico contenente le seguenti informazioni:
a)
l'identità degli amministratori autorizzati o registrati ai sensi dell', nonché le autorità competenti responsabile della vigilanza;
b)
l'identità degli amministratori che soddisfano le condizioni stabilite all', paragrafo 1, l'elenco degli indici di riferimento di cui all', paragrafo 1, lettera c), e le autorità competenti del paese terzo responsabile della vigilanza;
c)
l'identità degli amministratori riconosciuti conformemente all', l'elenco degli indici di riferimento di cui all', paragrafo 7, e, se del caso, le autorità competenti del paese terzo responsabile della vigilanza;
d)
gli indici di riferimento avallati secondo la procedura di cui all', le identità dei loro amministratori e le identità degli amministratori che richiedono l'avallo o delle entità sottoposte a vigilanza che richiedono l'avallo.
2. Il registro di cui al paragrafo 1 è pubblicamente accessibile sul sito Internet dell'ESMA ed è aggiornato tempestivamente, in funzione delle necessità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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