Art. 38
Diffusione di informazioni di un altro Stato membro
In vigore dal 8 giu 2016
Diffusione di informazioni di un altro Stato membro
Un'autorità competente può divulgare le informazioni ricevute da un'altra autorità competente soltanto se:
a)
ha ottenuto il consenso scritto di tale autorità competente e se le informazioni sono divulgate esclusivamente per le finalità per le quali tale autorità competente ha espresso il suo consenso; o
b)
tale divulgazione è necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.
Storico versioni
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