Art. 40

Autorità competenti

In vigore dal 8 giu 2016
Autorità competenti 1.   Per gli amministratori e le entità sottoposti a vigilanza, ciascuno Stato membro designa l'autorità competente pertinente responsabile dello svolgimento dei compiti di cui al presente regolamento e ne informa la Commissione e l'ESMA. 2.   Quando uno Stato membro designa più di una autorità competente ne stabilisce chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola autorità competente responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri. 3.   L'ESMA pubblica sul proprio sito Internet un elenco delle autorità competenti designate a norma dei paragrafi 1 e 2.
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