Art. 41

Poteri delle autorità competenti

In vigore dal 8 giu 2016
Poteri delle autorità competenti 1.   Ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti dispongono, a norma della legislazione nazionale, almeno dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine: a) avere accesso a qualsiasi documento e altri dati in qualunque forma, e possono riceverne o estrarne copia; b) richiedere o esigere informazioni da qualsiasi persona coinvolta nella fornitura, o nella contribuzione, di un indice di riferimento, compresi i fornitori di servizi a cui siano stati esternalizzati le funzioni, i servizi o le attività relativi alla fornitura di un indice di riferimento di cui all', nonché dai loro mandanti e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni; c) chiedere, in relazione agli indici di riferimento per le merci, informazioni ai contributori sui relativi mercati a pronti in base, ove applicabile, a formati standard e relazioni sulle operazioni e avere accesso diretto ai sistemi dei trader; d) effettuare ispezioni o indagini in loco, presso luoghi diversi dalle abitazioni private delle persone fisiche; e) accedere, fatto salvo il regolamento (UE) n. 596/2014, ai locali di persone giuridiche allo scopo di sequestrare documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che i documenti o altri dati relativi all'oggetto dell'ispezione o indagine possano essere rilevanti per provare una violazione del presente regolamento. Qualora sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione, conformemente alla legislazione nazionale, tale potere sarà esercitato solo dopo l'ottenimento della preventiva autorizzazione; f) esigere le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o altre registrazioni relative agli scambi di dati conservate da entità sottoposte a vigilanza; g) chiedere il congelamento o il sequestro di attivi o entrambe le cose; h) chiedere la cessazione temporanea di qualunque prassi che l'autorità competente consideri contraria al presente regolamento; i) imporre un divieto temporaneo all'esercizio dell'attività professionale; j) adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la corretta informazione del pubblico circa la fornitura degli indici di riferimento, anche imponendo all'amministratore pertinente o a una persona che ha pubblicato o diffuso l'indice di riferimento o a entrambi di pubblicare una dichiarazione correttiva in merito a dati forniti precedentemente o a cifre dell'indice di riferimento. 2.   Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e i poteri sanzionatori di cui all', in conformità dei loro quadri giuridici nazionali, attraverso le seguenti modalità: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità o con imprese che operano sul mercato; c) sotto la loro responsabilità mediante delega a tali autorità o a imprese che operano sul mercato; d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie. Per l'esercizio di tali poteri, le autorità competenti si dotano di adeguate ed efficaci misure di salvaguardia dei diritti della difesa e dei diritti fondamentali. 3.   Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti. 4.   Un amministratore o qualsiasi altra entità sottoposta a vigilanza, che renda disponibili le informazioni all'autorità competente in conformità del paragrafo 1, non sono considerati trasgressori di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte da una disposizione contrattuale, legislativa, regolamentare o amministrativa.
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