Art. 43
Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
In vigore dal 8 giu 2016
Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
1. Gli Stati membri assicurano che, nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative, le autorità competenti prendono in esame tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove del caso:
a)
la gravità e la durata della violazione;
b)
la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria e l'economia reale;
c)
il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
d)
la solidità finanziaria della persona responsabile, indicata in particolare dal fatturato totale annuo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;
e)
il livello dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona responsabile, quando possono essere determinati;
f)
il livello di collaborazione della persona responsabile con l'autorità competente, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa;
g)
precedenti violazioni commesse dalla persona in questione;
h)
le misure adottate, successivamente alla violazione, da una persona responsabile al fine di evitare il reiterarsi della violazione.
2. Nell'esercizio dei loro poteri di infliggere sanzioni amministrative e altre misure amministrative di cui all', le autorità competenti collaborano attivamente per assicurare che i poteri di vigilanza e investigativi e le sanzioni e altre misure amministrative producano i risultati auspicati dal presente regolamento. Inoltre, esse coordinano le loro azioni in modo da evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione dei poteri di vigilanza e investigativi, nonché delle sanzioni amministrative, incluse sanzioni pecuniarie, e delle altre misure amministrative in situazioni transfrontaliere.
Storico versioni
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