Art. 44

Obbligo di cooperare

In vigore dal 8 giu 2016
Obbligo di cooperare 1.   Qualora abbiano deciso, conformemente all', di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni menzionate in detto articolo, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento. Tali autorità competenti forniscono tali informazioni ad altre autorità competenti e all'ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare vicendevolmente e con l'ESMA ai fini del presente regolamento. 2.   Le autorità competenti forniscono assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri. In particolare, si scambiano informazioni e cooperano nell'ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza. Le autorità competenti possono altresì cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda azioni tese a facilitare la riscossione di sanzioni pecuniarie.
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