Art. 45
Pubblicazione delle decisioni
In vigore dal 8 giu 2016
Pubblicazione delle decisioni
1. Fatto salvo il paragrafo 2, un'autorità competente pubblica le decisioni che irrogano una sanzione o altra misura amministrativa per violazioni del presente regolamento sul suo sito Internet ufficiale subito dopo aver comunicato la decisione alla persona sottoposta a tale decisione. Tale pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone sottoposte alla decisione.
Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.
2. Laddove un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica sottoposta alla decisione o dei dati personali di una persona fisica sarebbe sproporzionata a seguito di una valutazione caso per caso condotta sulla proporzionalità della pubblicazione dei suddetti dati, o qualora tale pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, l'autorità competente agisce in uno dei seguenti modi:
a)
rinvia la pubblicazione della decisione di irrogare una sanzione o una misura fino al momento in cui le motivazioni per tale rinvio vengano meno;
b)
pubblica la decisione in forma anonima in conformità del diritto nazionale, ove la pubblicazione anonima assicuri un'efficace protezione dei dati personali in questione;
c)
non pubblica affatto la decisione nel caso in cui sia del parere che la pubblicazione in conformità delle lettere a) o b) sia ritenuta insufficiente ad assicurare:
i)
che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio; o
ii)
la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.
Nel caso in cui decida di pubblicare una decisione in forma anonima di cui alla lettera b) del primo comma, l'autorità competente può posticipare la pubblicazione dei dati pertinenti per un periodo di tempo ragionevole ove sia prevedibile che durante tale periodo le ragioni della pubblicazione in forma anonima vengano meno;
3. Laddove la decisione sia subordinata a un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o altra autorità nazionale, l'autorità competente pubblica altresì, immediatamente, sul suo sito Internet ufficiale, tali informazioni nonché eventuali informazioni successive sull'esito del ricorso. Inoltre, sono pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di irrogare una sanzione o misura.
4. L'autorità competente assicura che ogni decisione che è pubblicata in conformità del presente articolo resti accessibile sul suo sito Internet ufficiale per un periodo di almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione rimangono sul sito Internet ufficiale dell'autorità competente solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
5. Gli Stati membri inviano all'ESMA, con cadenza annuale, informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e altre misure amministrative imposte conformemente all'. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa. L'ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.
Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma dell', di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni previste da detto articolo, le loro autorità competenti forniscono all'ESMA su base annua dati anonimi e aggregati relativi a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali applicate. L'ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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