Art. 47
Cooperazione con l'ESMA
In vigore dal 8 giu 2016
Cooperazione con l'ESMA
1. Le autorità competenti collaborano con l'ESMA ai fini del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
2. Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti, conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
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