Art. 48
Segreto professionale
In vigore dal 8 giu 2016
Segreto professionale
1. Tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi del presente regolamento sono soggette alle condizioni di segreto professionale di cui al paragrafo 2.
2. Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l'autorità competente o per qualsiasi autorità o impresa che opera sul mercato o persona fisica o giuridica cui l'autorità competente ha delegato i suoi poteri, tra cui revisori ed esperti incaricati da detta autorità.
3. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni di legge dell'Unione o nazionali.
4. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti, in applicazione del presente regolamento, relative a condizioni commerciali od operative e ad altre questioni economiche o personali, sono considerate riservate e soggette agli obblighi del segreto professionale, salvo il caso in cui l'autorità competente dichiari all'atto della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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