Art. 15
Codice di condotta
In vigore dal 8 giu 2016
Codice di condotta
1. Laddove un indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, il suo amministratore elabora per ciascun indice di riferimento un codice di condotta che specifica chiaramente le responsabilità dei contributori in relazione alla contribuzione dei dati e garantisce la conformità di tale codice di condotta al presente regolamento. L'amministratore accerta il rispetto del codice di condotta da parte dei contributori in modo continuativo, almeno su base annua e in caso di modifica del codice stesso.
2. Il codice di condotta comprende almeno i seguenti elementi:
a)
una chiara descrizione dei dati da fornire e dei requisiti necessari per assicurare la fornitura dei dati a norma degli ;
b)
l'identificazione dei soggetti che possono effettuare la contribuzione di dati all'amministratore e le procedure per verificare l'identità di un contributore di dati e di eventuali notificatori, nonché l'autorizzazione dei notificatori che effettuano la contribuzione di dati per conto di un contributore;
c)
le politiche volte ad assicurare che un contributore trasmetta tutti i dati pertinenti; e
d)
i sistemi e controlli che un contributore è tenuto a istituire, inclusi:
i)
le procedure per effettuare la contribuzione dei dati, compreso l'obbligo per il contributore di specificare se si tratta di dati sulle operazioni e se i dati sono conformi alle prescrizioni dell'amministratore;
ii)
le politiche sull'uso di discrezionalità nella contribuzione dei dati;
iii)
eventuali requisiti per la convalida dei dati prima che siano forniti all'amministratore;
iv)
politiche sulla conservazione delle registrazioni;
v)
obblighi di segnalazione dei dati sospetti;
vi)
requisiti di gestione dei conflitti di interesse.
3. Gli amministratori possono elaborare un codice di condotta unico per ciascuna famiglia di indici di riferimento che forniscono.
4. Qualora, nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti a norma dell', l'autorità competente pertinente riscontri elementi del codice di condotta non conformi al presente regolamento, ne dà notifica all'amministratore interessato. Questi modifica il codice di condotta per assicurarne la conformità al presente regolamento entro 30 giorni dalla notifica.
5. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di applicazione della decisione di includere un indice di riferimento critico nell'elenco di cui all', paragrafo 1, l'amministratore dell'indice di riferimento critico in questione notifica il codice di condotta all'autorità competente pertinente. L'autorità competente pertinente verifica entro 30 giorni se il contenuto del codice di condotta è conforme alle prescrizioni del presente regolamento. Qualora l'autorità competente pertinente riscontri elementi non conformi alle prescrizioni del presente regolamento, si applica il paragrafo 4 del presente articolo.
6. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli elementi del codice di condotta di cui al paragrafo 2 per le diverse tipologie di indici di riferimento e al fine di tenere conto degli sviluppi negli indici di riferimento e nei mercati finanziari.
L'ESMA tiene conto delle diverse caratteristiche degli indici di riferimento e dei contributori, in particolare in termini di differenze di dati e metodologie, e dei rischi di manipolazione dei dati nonché della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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