Art. 20
Indici di riferimento critici
In vigore dal 8 giu 2016
Indici di riferimento critici
1. La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, al fine di redigere e rivedere almeno ogni due anni un elenco degli indici di riferimento forniti dagli amministratori ubicati nell'Unione che sono indici di riferimento critici, a condizione che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile;
b)
l'indice di riferimento si basa sui dati trasmessi da fornitori di dati che sono per la maggior parte ubicati in uno Stato membro ed è riconosciuto quale indice di riferimento critico in tale Stato membro secondo la procedura di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo;
c)
l'indice di riferimento soddisfa tutti i seguenti criteri:
i)
l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 400 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile, ma inferiore al valore di cui alla lettera a);
ii)
l'indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi;
iii)
nel caso in cui cessasse la fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o sulla base di dati inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.
Se un indice di riferimento soddisfa i criteri di cui alla lettera c), punti ii) e iii), ma non soddisfa il criterio di cui alla lettera c), punto i), le autorità competenti degli Stati membri interessati, di concerto con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'amministratore, possono decidere che tale indice di riferimento dovrebbe essere riconosciuto come critico a norma del presente comma. In ogni caso, l'autorità competente dell'amministratore consulta le autorità competenti degli Stati membri interessati. In caso di disaccordo tra le autorità competenti, l'autorità competente dell'amministratore decide se l'indice di riferimento dovrebbe essere riconosciuto come critico ai sensi del presente comma, tenendo conto dei motivi del disaccordo. Le autorità competenti o, in caso di disaccordo, l'autorità competente dell'amministratore, trasmettono la valutazione alla Commissione. Dopo aver ricevuto la valutazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione conformemente al presente paragrafo. Inoltre, in caso di disaccordo, l'autorità competente dell'amministratore trasmette la propria valutazione all'ESMA, che può pubblicare un parere.
2. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro di cui al paragrafo 1, lettera b), ritenga che un amministratore soggetto alla sua vigilanza fornisca un indice di riferimento che dovrebbe essere riconosciuto come critico, ne dà notifica all'ESMA e trasmette alla stessa una valutazione documentata.
3. Ai fini del paragrafo 2, l'autorità competente valuta se la cessazione dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati o di un panel di fornitori di dati non più rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica possa avere ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nello Stato membro interessato. Ai fini della sua valutazione, l'autorità competente prende in considerazione:
a)
il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari collegati all'indice di riferimento e il valore dei fondi d'investimento collegati all'indice di riferimento per la misurazione della loro performance all'interno dello Stato membro e la loro importanza in termini di valore totale degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari e il valore totale dei fondi d'investimento in essere nello Stato membro;
b)
il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari legati all'indice di riferimento e il valore dei fondi d'investimento collegati all'indice di riferimento per la misurazione della loro performance all'interno dello Stato membro e la loro importanza in termini di prodotto nazionale lordo dello Stato membro;
c)
qualsiasi altro dato per valutare in modo oggettivo il potenziale impatto della discontinuità o dell'inaffidabilità dell'indice di riferimento sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nello Stato membro.
L'autorità competente procede al riesame della sua valutazione relativa alla criticità dell'indice di riferimento fornito in tale Stato membro almeno ogni due anni, ne dà notifica all'ESMA e trasmette alla stessa la nuova valutazione.
4. Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, l'ESMA pubblica un parere nel quale indica se la valutazione dell'autorità competente è conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 3 e lo trasmette alla Commissione, unitamente alla valutazione dell'autorità competente.
5. Dopo aver ricevuto il parere di cui al paragrafo 4, la Commissione adotta atti di esecuzione conformemente al paragrafo 1.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di:
a)
specificare le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento, anche in caso di riferimento indiretto a un indice di riferimento all'interno di una combinazione di indici di riferimento, nell'ottica di raffrontarli con le soglie di cui al paragrafo 1 e di cui all', paragrafo 1, lettera a);
b)
rivedere il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione delle soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi come pure l'adeguatezza della classificazione di indici di riferimento laddove il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento a essi collegati è prossimo alle soglie; tale revisione ha luogo almeno ogni due anni a decorrere dal 1o gennaio 2018;
c)
specificare le modalità di applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iii), del presente articolo, tenendo conto di qualsiasi dato che aiuti a valutare in modo oggettivo il potenziale impatto della discontinuità o dell'inaffidabilità dell'indice di riferimento sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.
Se del caso, la Commissione tiene conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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