Art. 22

Attenuazione del potere di mercato degli amministratori di indici di riferimento critici

In vigore dal 8 giu 2016
Attenuazione del potere di mercato degli amministratori di indici di riferimento critici Fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione, nella fornitura di un indice di riferimento critico, l'amministratore adotta gli opportuni provvedimenti per garantire che le licenze dell'indice di riferimento e le informazioni relative a esso siano fornite a tutti gli utenti su basi eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.
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