Art. 24

Indici di riferimento significativi

In vigore dal 8 giu 2016
Indici di riferimento significativi 1.   Un indice di riferimento che non soddisfi una delle condizioni stabilite all', paragrafo 1, costituisce un indice di riferimento significativo se: a) è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale medio di almeno 50 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento su un periodo di sei mesi, ove applicabile; oppure b) non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi e la cessazione della sua fornitura o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o di dati inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di rivedere il metodo di calcolo utilizzato per determinare la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a),del presente articolo alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi come pure l'adeguatezza della classificazione degli indici di riferimento laddove il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento a essi collegati è prossimo a tale soglia. Tale revisione ha luogo almeno ogni due anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. 3.   Un amministratore informa immediatamente la sua autorità competente quando un suo indice di riferimento significativo scenda al di sotto della soglia di cui al paragrafo 1, lettera a).
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